I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LA VITA CONDOMINIALE

Al giorno d’oggi viviamo in un mondo nella quale la tecnologia è più che fondamentale, ciò è noto a tutti. Essa è presente in ogni attimo della nostra vita, nell’ambito lavorativo, scolastico, d’informazione e anche casalingo.

In particolar modo nel ventunesimo secolo, l’atto di immortalare momenti attraverso una videocamera è ormai un atto divenuto abitudine. Oltre alla ripresa di film, momenti da ricordare e dei video da postare sui social, si deve riconoscere che anche per la difesa è un ottimo strumento.

Le videocamere sono presenti per le strade delle città, all’interno di negozi, banche e così via, ma il condominio, invece, può essere videosorvegliato?

La risposta è sì, ma a determinate condizioni.

Si constata che la Riforma del  2012 per effetto della legge 220 all’articolo 1122 ter risponde a questa domanda che prima, invece, soffriva di una profonda lacuna legislativa.

Ciò che ha stabilito tale legge è che sì il condominio o anche un singolo condomino può far installare l’impianto di videosorveglianza per delle determinate parti del fabbricato, ma – come detto pocanzi – seguendo determinate regole.

 

Innanzitutto, se si vogliono videosorvegliare delle parti comuni dell’edificio, il fatto deve essere trattato durante l’assemblea e può essere deliberato il consenso se si ha la maggioranza dei presenti.

Ma chi può installare tale impianto? Ciascun condomino può richiedere un’apposita videocamera per riprendere delle parti di propria proprietà, ma:

– se si vuole riprendere l’ingresso del proprio appartamento non può essere ripreso l’intero pianerottolo, la tromba delle scale o l’ascensore;

– se si vuole riprendere la saracinesca del proprio box auto non può essere ripresa l’intera corsia di marcia o lo scivolo che porta dal cancello automatico al garage.

Insomma, l’angolo di ripresa è limitato, non può essere ripreso tutto ciò che non è di proprietà del singolo condomino. Se ciò non viene rispettato, si è perseguibili attraverso sanzioni amministrative e penali, in quanto è reato di interferenze illecite nella vita privata.

E le parti comuni possono essere videosorvegliate?

Con l’entrata in vigore dell’art. 1122 ter si è ritenuto lecito riprendere anche il cortile e le altre parti comuni del condominio. Bisogna evidenziare però che in questo caso – per obbligo di legge – dovrà essere installato anche un cartello che avvisi della videosorveglianza. Il cartello in questione dovrà inoltre essere visibile anche di notte. Inoltre, la stessa regola che vale per le parti private vale per le parti comuni: se viene ripreso il cortile – per esempio – non possono essere nella stessa inquadratura delle proprietà dei singoli.

I dati che vengono acquisiti sono prove legittime e documentali, possono essere utilizzati in casi di inchieste dai corpi autorizzati. Però, se non si tratta di questo caso in particolare, i video non possono essere archiviati e tenuti da parte, ma dopo 24 ore dalla registrazione non potranno più essere consultati, nemmeno dall’amministratore condominiale.

Studio Favalli
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