QUANDO È OBBLIGATORIO L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?

Principalmente gestisce e rappresenta esso stesso il condominio: attraverso il mandato stipulato ha il dovere di compiere tutti gli atti giuridici necessari, di gestione e di rappresentanza nell’interesse dei condòmini che esprimono il loro volere attraverso l’assemblea.

L’amministratore inoltre vigila la manutenzione del fabbricato, gestisce gli spazi comuni, si assicura che le regole vengano rispettate, ma – fondamentale – è il suo compito di tracciare le spese che vengono eseguite per il condominio. Quest’ultimo punto è cruciale: ha il dovere di riscuotere le somme dovute dai condòmini, registrarle e a fine esercizio redigere il bilancio consuntivo. Insomma il suo compito è quello di organizzare al meglio la vita condominiale.

Ma tutti i condomini hanno bisogno di questa figura? No, ma legge negli anni è cambiata.

L’art 1229 c.c. – prima della modifica dalla legge sulla riforma del Condominio del 2012 – stabiliva che vi era l’obbligo di nomina dell’amministratore di condominio se i condomini erano più di quattro adempimento dell’assemblea che, se non provvedeva, sarebbe spettato al giudice su ricorso di uno o più condòmini.

Dal 11 dicembre 2012 – attraverso la Riforma del condominio avvenuta ad opera della legge n. 220 – si è alzato il numero di condomini necessario affinché sia obbligatorio l’amministratore: da più di quattro sono diventati più di otto quindi nove.

Rimane invariato però il fatto che se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Un ulteriore questione però sorge spontanea: cosa succede se le unità sono più di otto, ma i proprietari – per esempio – sono tre? Oppure cosa succede se un’unità è di proprietà di nove o più persone?

Per quanto riguarda il conteggio dei condòmini la riforma è chiara: in entrambi i casi la nomina dell’amministratore condominiale non è affatto obbligatoria. Un condominio è ritenuto tale quando ci sono due o più condòmini, l’obbligo della nomina nasce solo nel caso questi siano nove o più; ciò non significa che se si è in numero inferiore non possa usufruire dei suoi servizi, semplicemente non si è obbligati per legge.

Studio Favalli
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