3 DOMANDE SUL CONDOMINIO E 3 VALIDE RISPOSTE
Un condominio è formato da vari soggetti, ognuno con un proprio ruolo, dall’amministratore, ai proprietari, dagli inquilini agli usufruttuari e se presente anche il portiere. Ognuno può avere dei dubbi in merito al condominio e alla vita e alle regole che ci sono intorno ad esso, per questo motivo in questo articolo sono state raccolte 3 domande lecite a cui daremo altrettante risposte valide.
1. Come comportarsi se un condomino viene a mancare?
Prima di tutto sarebbe necessario accertare all’anagrafe eventuale presenza di parenti entro il 6° grado e che ovviamente sono ancora in vita. Subito dopo – attraverso un notaio – si dovrebbe invece accertare se sono stati aperti o meno eventuali testamenti pubblici o segreti. Nel caso in cui all’amministratore non risulti la presenza di alcun tipo di erede o che ci siano, ma che rifiutino l’eredità oppure l’assenza totale di eventuali legatari, sarà necessario seguire quanto stabilito all’art. 528 del Codice Civile: questa norma disciplina la cosiddetta “Eredità giacente” ovvero quando chi è chiamato all’eredità non la accetta e non è in possesso dei beni ereditari. In questo caso interviene il tribunale che nominerà un curatore dell’eredità che può prevedere al pagamento dei debiti ereditari previa autorizzazione del tribunale. Quest’ultimo avrà il compito di gestire l’eredità al fine di trarre il massimo vantaggio per pagare i debitori. Se invece sono assenti testamento e parenti entro il sesto grado, la proprietà dei beni immobili passerà allo Stato.
2. Se un condomino risulta moroso possono sospendergli i servizi condominiali?
L’azione di sospendere i servizi condominiali – anche se si tratta di uno dei poteri legittimi dell’amministratore – può essere eseguita solo in 2 condizioni ben precise:
1.) nel caso in cui la morosità vada avanti da almeno 6 mesi;
2.) nel caso in cui si tratti di servizi suscettibili di utilizzazione separata.
Bisogna però tener conto che i Giudici che sono stati chiamati a pronunciare sentenze in merito, non sempre si sono trovati d’accordo in merito, per esempio:
– nel 2013 presso il Tribunale di Milano il giudice ha ordinato l’immediato ripristino del servizio di riscaldamento, ritenendo che la privazione dello stesso in pieno inverno incida sul diritto costituzione alla salute;
– nel 2014 lo stesso Tribunale sopra citato ha consentito la sospensione, dichiarando che la morosità del condomino esponesse il condominio a rischio di morosità nei confronti dei fornitori e al rischio del distacco delle utenze;
– sempre nel 2014 presso il Tribunale di Brescia, il giudice ha autorizzato il condominio a sospendere il servizio d’acqua ai singoli condomini morosi; tuttavia in seguito ha deciso di premiare gli stessi in quanto – seppur morosi – si sono adoperati per far fronte al proprio inadempimento;
– pochi giorni dopo l’ultima sentenza citata, lo stesso Tribunale ha autorizzato la sospensione dell’erogazione dell’acqua per il condomino che continuava a vivere nello stato di morosità, nonostante già fosse stato destinatario del decreto ingiuntivo.
3. E’ legittimo parcheggiare la propria auto nel cortile condominiale?
La Suprema Corte ha sentenziato che il comportamento di parcheggiare la propria vettura in modo continuato e duraturo in un cortile o spazio comune condominiale è un comportamento illegittimo. Il condomino, assumendo questo atteggiamento, evidenzia la sua volontà di possedere in modo esclusivo il cortile precludendo agli altri condomini la possibilità di utilizzare liberamente e nel rispetto del regolamento lo spazio comune. Questa quindi è evidente che sia una violazione dell’art. 1102 c.c..
E’ quindi necessaria l’immediata rimozione del veicolo, ma è bene specificare che ciò non può essere svolto unicamente dall’amministratore, ma occorre anche un provvedimento del giudice.
Ulteriori quesiti e risposte verranno scritte in un prossimo articolo che verrà pubblicato in seguito.