IMU IN POCHE PAROLE E IL NOSTRO SERVIZIO

In fondo a questa pagina trovate una veloce spiegazione del servizio che vi possiamo offrire e un link che vi rimanda alla pagina del serivizio stesso!

L’IMU (Imposta Municipale Propria) è il tributo che è stato istituito nel 2011 e che si è tenuti a versare per il possesso di beni immobiliari pagando a livello comunale. In questi anni ha subito notevoli variazioni, come per esempio nel 2020 quando è stata cancellata la TASI che è stata accorpata con l’IMU stesso, chiamato da allora anche IMI.

Sulla rendita catastale degli immobili che non sono considerate abitazioni principali (dal 2013 quest’ultime sono state escluse) è necessario pagare questa imposta, ma questo non significa che solo chi ha la seconda casa debba pagare.

Chi paga?

L’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992 indica gli immobili che necessitano di questo versamento, ovvero:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Ma quali sono i soggetti che hanno tale obbligo?

  • chi è proprietario fabbricati, aree fabbricabili e anche di terreni;
  • chi è titolare del diritto di usufrutto, uso, superficie, abitazione ed enfiteusi;
  • nel caso di abitazioni considerate “di lusso”, il coniuge assegnatario della casa coniugale dopo che è avvenuta la separazione legale, l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione del matrimonio con i suoi effetti civili;
  • chi è concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • chi è locatario per gli immobili se concessi in locazione finanziaria (anche se sono ancora da costruire o in fase di costruzione).

Chi non paga?

  • Dal 2014 sono esenti i proprietari di quelle abitazioni principali che sono accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Invece quelle accatastate A/1, A/8 e A/9 sono considerate “categorie di lusso” e quindi i proprietari sono tenuti a pagare l’imposta. Bisogna però ricordare che per “abitazione principale” si intende quella dimora in cui si risiede sia a livello anagrafico che abituale, questo significa che se uno di questi due fattori viene a mancare, anche se non si tratta di una categoria di lusso, si sarà tenuti a pagare l’IMU in quanto viene considerata come seconda casa. Con pertinenze dell’abitazione si intendono quelle categorie catastali classificate come C/2, C/6 e C/7, se si possiede più di una pertinenza, l’esenzione dal’IMU vale solo per una;
  • gli alloggi sociali;
  • quelle unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che sono adibite all’abitazione dei soci assegnatari (sono comprese anche le pertinenze);
  • la casa coniugale quando avviene la separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • l’unico immobile posseduto (ma non concesso in locazione) dal personale delle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare, Forze di polizia ad ordinamento civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e anche chi appartenente alla carriera prefettizia, questo perché non sono richieste le condizioni di “abitazione principale” citate al primo punto;
  • le persone con nazionalità italiana che abitano all’estero, sono iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Ma questo solo nel caso in cui sia solo un’unità immobiliare, di cui sono proprietari o posseggono il titolo di usufrutto in Italia. Inoltre devono essere già in pensione nel Paese in cui posseggono la residenza e, infine, l’unità non deve risultare locata o in comodato d’uso.

Per quanto riguarda i terreni agricoli sono esenti:

  • dal 2016 quelli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993;
  • quelli che sono condotti e/o posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che sono stati riportati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, che sono iscritti alla previdenza agricola, a priori da dove siano sul suolo italiano;
  • i terreni che si trovano nelle isole minori e che sono indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
  • quei terreni che sono a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Quando si paga?

L’IMU è costituito da 2 rate:

1° rata da versare entro il 16 giugno, consiste nell’acconto;

2° rata da versare entro il 16 dicembre, che invece è il saldo.

Se uno di questi due giorni un anno cade in un giorno festivo o prefestivo, la scadenza ricadrà al primo giorno lavorativo utile. Se si vuole invece pagare l’IMU in un’unica rata, la scadenza è al 16 giugno.

Quanto manca alla scadenza di giugno

Quanto manca alla scadenza di dicembre

Il nostro servizio

Come abbiamo sopra spiegato, il versamento di tale imposta è indispensasibile per molti cittadini italiani, ma non tutti riescono facilmente a calcolare quanto bisogna versare. Questo perchè l’IMU non è una tassa fissa che di anno in anno rimane invariata (tranne per le abitazioni principali non esenti, la cui detrazione è fissa a 200 euro), ma ogni comune italiano ha la possibilità di variare l’aliquota a seconda del tipo di bene immobiliare di cui si tratta. Il servizio che offre lo Studio FAVALLI è proprio questo, calcolare quanto sia necessario per voi pagare di IMU. Si tratta di un servizio rapido, economico e aggiornato in merito alle percentuali deliberate dai comuni, specialmente quelli veneti.

Dopo che il cliente avrà fornito i dati essenziali per poter calcolare l’imposta, lo Studio FAVALLI provvederà al calcolo e alla compilazione del modulo F24, sia se si voglia pagare l’IMU in una rata unica o in due rate. L’unica cosa che spetterà al cliente sarà pagare l’importo tramite il modulo consegnato.

Studio Favalli
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