SUPERBONUS 110 DI COSA SI TRATTA?
Questa detrazione al 110% è stata introdotta con l’obiettivo principale di migliorare l’efficienza energetica di appartamenti e case, diminuire l’inquinamento ambientale e – di conseguenza- migliorare la situazione economica, che nell’ultimo anno si è affossata ancor più causa pandemia.
Ciò si deve al cosiddetto Decreto rilancio che dal 1° luglio 2020 garantirà un elevazione dell’aliquota di detrazione – fino al 110% appunto – delle spese che verranno sostenute per ristrutturare edifici già esistenti con lo scopo di avere un miglioramento di classi energetiche.
Ma facciamo chiarezza per quanto riguarda chi ne può usufruire, i tipi di interventi che sono compresi e soprattutto le tempistiche e fino a quando è disponibile.
CHI PUÒ RICHIEDERLO?
È possibile applicarlo agli interventi effettuati da:
➤ condomìni;
➤ persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento o anche sempre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
➤ istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
➤ cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
➤ Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
➤ associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
➤ i soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Però far parte della lista di soggetti che possono usufruire della detrazione non è l’unico requisito, ma è fondamentale che sia possibile avere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche per l’intero fabbricato: per esempio passare dalla D alla B. Questo bisogna che sia verificato da un tecnico abilitato e competente prima dell’inizio dei lavori effettuerà uno studio di fattibilità: se il possibile miglioramento delle due classi non può essere confermato, tutti gli interventi non potranno godere della detrazione. Inoltre vi è anche il fine di verificare se l’appartamento, l’intero condominio o la singola casa abbiano la conformità urbanistica, edilizia e catastale secondo il progetto che è stato approvato dal Comune; se invece sono state effettuate modifiche all’immobile che non sono in regola, dovrà essere eseguita una sanatoria.
Bisogna sottolineare che il costo della sanatoria non è compreso col 110%, ma è una spesa che spetta ai proprietari: attenzione che se si tratta di un condominio la spesa verrà spartita tra tutti i proprietari se presentata un’unica richiesta in comune, se ognuno dovesse farla da sé, il costo della pratica verrà addebitato al singolo.
ALTRE DETRAZIONI OLTRE AL 110%:
ALIQUOTA DETRAZIONE 50%: serramenti ed infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie condensazione classe A.
ALIQUOTA DETRAZIONE 65%: caldaie a condensazione classe A+ sistema termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi building automation, microcogeneratori.
ALIQUOTA DETRAZIONE 70%: interventi su parti comuni dei condomini – coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente).
ALIQUOTA DETRAZIONE 75%: interventi su parti comuni dei condomini – coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro).
ALIQUOTA DETRAZIONE 80%: interventi su parti comuni dei condomini – coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO).
ALIQUOTA DETRAZIONE 85%: interventi su parti comuni dei condomini – coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO).
ALIQUOTA DETRAZIONE 90%: bonus facciate.
Per quanto riguarda invece il costo dello studio di fattibilità, che viene affidato al tecnico, inizialmente consiste in una spesa per i proprietari e l’importo dipende da professionista a professionista, ma se lo studio risultasse positivo per effettuare i lavori tale costo rientrerà nella detrazione finale.
Inoltre c’è un limite: una persona può godere della detrazione al 110% solo per 2 unità immobiliari di sua proprietà
COME UTILIZZARLO?
Ci sono 2 modi per poterne usufruire:
- SCONTO IN FATTURA: la ditta stessa che effettuerà i lavori di riqualificazione del credito anticiperà la cifra necessaria per poi recuperarla come credito di imposta in quote annuali di pari importo. Molto utile per chi ha un reddito così basso da non poter beneficiare della detrazione;
- CESSIONE DEL CREDITO: l’importo utile per i lavori viene ceduto ad altri enti, come per esempio le banche.
- DETRAZIONE FISCALE: il contribuente detrae direttamente il bonus fiscale dalle proprie tasse
QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE COMPRENDE?
Esistono 2 tipi di interventi che possono essere eseguiti beneficiando della detrazione:
1. INTERVENTI PRINCIPALI definiti anche TRAINANTI:
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- interventi di isolamento termico sugli involucri. Quindi si tratta della realizzazione di un cappotto termico su parti comuni condominiali o in case unifamiliari e relative pertinenze. I lavori di efficienza energetica, come l’isolamento termico dovranno avere un’incidenza pari almeno al 25% della superficie opaca dell’edificio e avranno un rimborso massimo pari a:
➣ 50000 euro per gli edifici unifamiliari o case indipendenti;
- ➣ 40000 euro ad unità immobiliare per condomini dalle 2 alle 8 unità;
- ➣ 30000 euro per condomini con più di 8 unità immobiliari.
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- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Questi lavori dovranno ovviamente, sostituire vecchi impianti con più nuovi e con un’efficienza energetica più alta e i massimali di rimborso saranno:
➣ 15000 euro per il numero di unità immobiliari per condomini con più di 8 unità;
- ➣ 30000 euro per interventi su case indipendenti per la sostituzione di impianti di riscaldamento, pompe di calore, raffrescamento o fornitura di acqua calda.
- ➣ 20000 euro per il numero di unità immobiliari dell’edificio, fino ad 8 unità;
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- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
2. INTERVENTI SECONDARI/AGGIUNTIVI chiamati anche TRAINATI:
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- sostituzione di infissi;
- schermature solari;
- lavori di riqualificazione globale dell’edificio;
- Impianti fotovoltaici con limite di 48000 euro di spesa (con il vincolo di cedere l’energia prodotta e non consumata ad una GSE);
- installazione colonne per la ricarica di veicoli elettrici.
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DIFFERENZA TRA TRAINANTE E TRAINATO:
spesso ci si confonde, ma è un aspetto fondamentale da comprendere. Tutti gli interventi trainanti sono definiti principali proprio perché almeno uno di questi deve essere eseguito per poter usufruire del Superbonus 110%. Invece quelli trainati, secondari o chiamati anche aggiuntivi sono minori e quindi sono eseguibili SOLO SE viene realizzato un cappotto termico, o sostituiti gli impianti di climatizzazione invernali oppure se vengono eseguiti interventi antisismici.
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