IMPIANTI ELETTRICI ANTE 1990: COSA DEVI SAPERE
La questione riguardante gli impianti elettrici installati prima del 1990 è avvolta da numerose leggi e norme che, nel corso degli anni, hanno aiutato a rendere la situazione poco chiara. Questo articolo viene scritto proprio con lo scopo di garantire la piena sicurezza per chi ne è in possesso, ma anche per assicurare il pieno rispetto della normativa.
Ma perché l’anno è proprio il 1990? Precisamente il 13 marzo di quell’anno è entrata in vigore la legge 46/1990 che sancisce il fatto che tutti gli impianti (che fossero antecedenti o postumi) debbano essere a norma. Il fatto è che prima che entrasse in vigore questa legge gli impianti già presenti dovevano seguire regole diverse; prima non vi era l’obbligo del rifacimento completo dell’impianto, ma solo l’obbligo di seguire piccoli accorgimenti di sicurezza.
Un impianto dopo il 1990 per essere ritenuto idoneo deve essere dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, deve avere la protezione contro i contatti diretti e indiretti e/o con protezione differenziale non
superiore a 30 mA. Dopo l’entrata in vigore della legge 46/1990 tutti gli impianti che non erano compatibili a questa descrizione avevano tempo per diventarlo fino ai 3 anni.
Gli ante 46/1990 seguivano un’altra legge, ovvero la 186/1968: è importante che essi siano realizzati a regola d’arte secondo la legge sopracitata, ma non è possibile richiedere una dichiarazione di conformità. Il proprietario può però – sotto la propria ed unica responsabilità – redigere il cosiddetto Atto di notorietà (documento di cui vi alleghiamo il PDF alla fine dell’articolo) che serve per dichiarare appunto che l’impianto antecedente al 1990 sia stato realizzato a regola d’arte secondo la legge 186/1968.
Ma quindi chiunque deve redigere questo atto? No, vediamo in quali casi è necessario:
– l’atto notorio va fatto solo nel caso in cui venga esplicitamente richiesto dal Comune o altre autorità;
– per effettuare tale documento è necessario prima effettuare una verifica del medesimo impianto, per verificare se conforme alle norme applicate al tempo in cui era stato installato.
È necessario ricordare che, anche se la responsabilità è del proprietario, tale atto non può essere redatto da lui, ma o da un tecnico specializzato (un perito, un ingegnere) iscritto all’albo dei professionisti oppure da un responsabile tecnico di una ditta che sia in attività da almeno 5 anni. Se durante la verifica si rilevano difformità sarà necessario intervenire per sanarle e, sempre, allegare una relazione tecnica di verifica secondo la norma CEI 64-8/6.
E a livello pratico? Abbiamo visto il punto di vista normativo e legislativo, per quanto riguarda il comportamento pratico è sempre necessario l’aiuto di un professionista, così da poter eseguire un lavoro pulito, sicuro e conforme.