COME COMPORTARSI SE SI HA UN’INFILTRAZIONE E SI E’ CONDOMINI

Purtroppo non è cosa rara che in un appartamento avvengano casi di infiltrazioni che possono danneggiare i muri di una stanza o – peggio – intere parti comuni condominiali. A livello morale ci si aspetta sempre il buonsenso da parte delle persone, ma invece come funziona a livello giuridico? Cosa ci si può aspettare da parte di un condomino che presenta un’infiltrazione che può danneggiare i suoi beni, ma anche quelli comuni?

A priori che il danno abbia fonte da beni o servizi comuni problematici o che abbia origine da luoghi privati, il condomino danneggiato deve comunque tenere una condotta diligente e collaborativa per la risoluzione del problema o quantomeno per non aggravarlo. Infatti, bisogna ricordare, che il soggetto – oltre ad essere proprietario della propria unità – è anche comproprietario con i restanti condomini delle parti comuni; insomma è un soggetto interessato alla corretta gestione e buona manutenzione del condominio.

A tal proposito, l’articolo 1227 c.c. al primo comma stabilisce che se il danneggiato in questione non aiuta nel migliorare la situazione, ma anzi la aggrava, diventa soggetto responsabile del danno. D’altra parte, il secondo comma regola i danni che la persona avrebbe potuto evitare facendo attenzione e avendo ordinaria diligenza. Quindi, se da un lato questo articolo stabilisce che il danno può essere imputato anche al soggetto danneggiato, ricorda che il tutto dipende anche da quanto il condomino si sia adoperato per isolare il danno in questione.

Con questo non si vuol dire che la persona debba attivarsi in modo esageratamente oneroso o che incida troppo con la propria persona. D’altra parte, secondo la Corte di Cassazione che ha seguito uno di questi casi, non basta però che il soggetto avvisi e solleciti l’amministratore condominiale per risolvere il problema.

Quindi cosa si dovrebbe effettivamente fare? Non basta che il condomino in questione avvisi del danno e solleciti l’assemblea e l’amministratore ad intervenire; davanti alla reticenza dei soggetti in questione non ci si può accontentare del risarcimento del danno, ma ci si deve preoccupare dell’eliminazione totale dello stesso, così da poterne garantire l’integrità.

Nei peggiori casi – inoltre – ci si potrebbe anche aspettare dal soggetto l’avvio di una procedura giudiziaria, nella quale ci si attiva contro il condominio per la propria reticenza.

E’ utile però sottolineare che i casi sono ognuno diverso dall’altro, nessuna Corte ha mai ritenuto responsabile un condomino per non aver denunciato l’amministratore per non essere intervenuto. Il danneggiato quindi ha l’unico obbligo di non aggravare il danno, di attivarsi e scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno. Ciò deve ritenersi violato nel caso in cui il primo trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio

Studio Favalli
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