La scelta di installare un impianto fotovoltaico per la propria abitazione sta diventando sempre maggiore, per questa ragione è giusto essere a conoscenza di cosa si può e cosa non si può fare. Questo perchè le leggi in questione sono costantemente in cambiamento e rimanere al passo permette di usufruire dei benefici di questa tecnologia senza incorrere in sanzioni e problematiche.
In particolar modo, un argomento specificatamente complesso e in cui si rischia di incappare in sbagli è l’accatastamento del fotovoltaico, ovvero se sia necessario o meno dichiararlo correttamente al catasto. Vediamo nello specifico cos’è, quando serve farlo, come e ulteriori dettagli.
COSÉ L’ACCATASTAMENTO?
È innanzitutto bisognoso chiarire cosa sia l’accatastamento: consiste semplicemente nella registrazione di una nuova costruzione di un immobile o anche di una modifica di ristrutturazione ad un fabbricato già esistente, ma che di conseguenza varia la rendita catastale del medesimo. Questa procedura viene gestita dall’Agenzia delle entrate ed è di tipo fiscale.
L’accatastamento non è obbligatorio (ma assolutamente fattibile) solo nel caso in cui si costruisca un nuovo immobile. Come si vedrà, spesso l’installazione di un impianto fotovoltaico ad una casa o anche ad un condominio comporta una variazione – che può essere anche importante – alla rendita dell’immobile, quindi è necessario accatastarlo.
QUANDO È NECESSARIO L’ACCATASTAMENTO FOTOVOLTAICO.
Dal 2013 gli impianti fotovoltaici sono stati dichiarati beni immobili sia dal punto di vista catastale che fiscale, prima di allora erano invece considerati beni mobili per quanto riguarda la fiscalità. Quindi, da otto anni a questa parte è cambiato il loro ruolo e – di conseguenza – i proprietari ed i soggetti interessati si sono preoccupati dell’accatastamento. Ricordiamo che, in seguito all’introduzione della circolare del 2013 questi impianti sono stati divisi in due categorie:
1. Entità catastali autonome: sono di grandi dimensioni e ritenuti autonomi in quanto non vengono installati con lo scopo di produrre energia per edifici, ma per poterne trarre profitto. Se l’impianto entra all’interno di questo gruppo, il proprietario è obbligato a provvedere all’accatastamento voltaico. Non bastano però solo le grandi dimensioni per poter entrare sotto questo nominativo, ma si deve tener conto anche di:
– se installato sopra ad un edificio, la grandezza della struttura che sorregge l’impianto (solaio o copertura);
– se impiantati al suolo, la grandezza del terreno su cui poggia;
– i locali tecnici (sistema di trasformazione e di controllo)
– le sistemazioni intorno al perimetro dell’unità stessa.
2. Impianti di pertinenza di un immobile: sono i classici impianti che vengono installati sui tetti di edifici con lo scopo di produrre energia green. In alcuni casi è necessario effettuare l’accatastamento (quando vi è la variazione di rendita catastale dell’edificio), ma se non si ricade in uno di questi casi, il proprietario non è obbligato. Ma quali sono i casi in cui si deve?:
– se gli impianti fotovoltaici in questione hanno una potenza nominale maggiore di 3 kWp e che al tempo stesso comportino un aumento del 15% della rendita catastale dell’edificio.
– se gli impianti fotovoltaici hanno una potenza nominale superiore di tre volte il numero delle unità immobiliari servite dal sistema.
È giusto ricordare che questo aumento si verifica raramente nei privati, ma se si ha un qualche dubbio ci sono due semplici formule di calcolo che indicativamente vi porteranno sulla giusta strada.
